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Agevolazioni Fiscali

Agevolazioni fiscali per le aziende

incentivi-fiscali-1110x400Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito
Le erogazioni liberali (art.13 D.L. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere dedotte dal reddito d’impresa (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico) entro il limite del 2% del predetto reddito. È comunque garantita la deducibilità sino a 4 milioni di lire (euro 2.065,83) anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%.

La deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite banca (bonifico bancario) o uifficio postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’ente, in quanto l’amministrazione finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall’art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 euro

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.

Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a € 2.065,83 se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa che qualora, ad esempio, il reddito sia pari ad euro 8.000.000,00 ed euro 800.000,00 pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di 70.000,00 euro, posso optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d’impresa e cioè 160.000,00 euro.

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.

Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo.

Sono deducibili dal reddito (art.13 D.L. 460/97) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate a favore di Onlus, nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (art. 65 comma 2 lettera c-septies del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Agevolazioni fiscali per i privati

La Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio ONLUS, rientra nelle disposizioni dettate dall’art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.

Detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a euro 2.065,83
Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, entro il limite annuo di euro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari al 19% del contributo erogato.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Ente, in quanto l’Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall’art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

È  obbligo per colui che effettua l’erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l’obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.

Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di euro 70.000,00

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell’erogazione effettuata a favore della Onlus e il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.

Reddito dichiarato – Beneficio Fiscale

sino a 26.000,00 € 23% dell’erogazione

da 26.000 € a 33.500 € 33% dell’erogazione

da 33.500 € a 100.000 € 39% dell’erogazione

oltre 100.000 € 43% dell’erogazione

Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.

Ciò significa che una persona fisica il cui reddito è pari ad esempio ad euro 28.450,00 può dedurre dal proprio reddito euro 2.845,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di euro 800.000,00 può dedurre solo sino ad euro 70.000,00.

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.

Lasciti

 

Cinque Buoni motivi per fare testamento

lasciti-testamentariTendenzialmente il pensiero di redigere questo atto suscita timore, titubanza e perplessità, rimandando ogni decisione ad un futuro indefinito ed indefinibile. Nella coscienza comune, il testamento è considerato un atto tipico di chi è in possesso di notevoli ricchezze o di chi desidera suddividerle fra persone che a volte non coincidono con i congiunti più stretti che avrebbero diritto per legge ad ereditare.

In realtà IL TESTAMENTO è l’unico strumento che ci permette – in vita – di scegliere a chi affidare i nostri beni.

Il testamento garantisce il rispetto della volontà di chi lo scrive e permette di aiutare i parenti nei modi ritenuti migliori. Anche la sensibilità sociale può essere dimostrata attraverso un contributo lasciato ad un’opera che possa valorizzarlo negli anni futuri.

1)  È un atto di attenzione: per essere responsabili nei confronti dei propri cari anche dopo la vita.
2) Protegge il coniuge, figli e nipoti: evita che determinati beni finiscano a persone non scelte direttamente e personalmente, permette di individuare un amministratore fiduciario dei beni destinati ad eventuali eredi minorenni, garantendo le stesse modalità di amministrazione.
3) Valorizza i legami: consente di lasciare agli amici qualcosa dei propri beni o qualche oggetto significativo.
4) Consente di sostenere “buone cause”: permette di destinare parte dei propri beni ad Enti che non abbiano scopo di lucro, come l’Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio ONLUS.
5) Rispetta le proprie volontà: permette di effettuare le proprie scelte fino in fondo e le tutela garantendone il rispetto assoluto.

Chiunque può fare testamento

Per fare testamento correttamente è opportuno avvalersi di un notaio che potrà offrirci la sua competenza professionale e la garanzia di custodia dell’atto, ad un costo tanto accessibile quanto proporzionato alla complessità della stesura dell’atto. Può, comunque, fare testamento chiunque abbia compiuto la maggiore età e sia capace di intendere e di volere. Anche chi ha problemi fisici e non è in grado di firmare può fare testamento dettando ad un notaio, alla presenza di due testimoni, le proprie volontà. Esiste anche la possibilità di modificare il testamento in tempi successivi, a fronte di particolari eventi.

Varie forme di testamento

Il testamento pubblico

Si redige direttamente dal notaio, con la presenza di chi fa il testamento (testatore) e di due testimoni. Il notaio conserva nei propri atti il testamento che viene così messo al riparo da ogni evento naturale o umano (incendio, dispersione ad opera di persone interessate).

Il testamento olografo

È la vera e propria compilazione delle volontà testamentarie scritte a mano direttamente dal testatore.
Naturalmente il testamento in questa forma non deve recare cancellature e tutte le parole scritte devono essere chiare e leggibili. Non può essere redatto a macchina o a computer. Non può essere scritto da altri (ad es. sotto dettatura). Il documento, al termine, deve recare la data e la firma per esteso con nome e cognome. Si consiglia comunque di scriverne 3 copie così distribuite:

  • Una copia depositata presso un notaio di fiducia
  • Una copia consegnata a persona di fiducia
  • Una copia conservata in un luogo sicuro.